Art. 6.
(Responsabile del giusto procedimento giurisdizionale).

      1. Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, l'unità organizzativa responsabile del rispetto degli obblighi di cui all'articolo 5 è il titolare dell'ufficio giudiziario procedente o il magistrato designato dallo stesso nella rispettiva fase del procedimento.
      2. Il responsabile di cui al comma 1 provvede ad assegnare a sé o ad altro magistrato dell'ufficio il procedimento giurisdizionale. Fino al deposito della decisione conclusiva del procedimento, il soggetto

 

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di cui al comma 1 è civilmente responsabile ai sensi dell'articolo 7, comma 3, in solido con il magistrato procedente.
      3. Il responsabile del giusto procedimento giurisdizionale ha, nei confronti del magistrato procedente, la facoltà di richiedere per iscritto se, per l'adeguato e sollecito svolgimento del procedimento, necessitano misure organizzative particolari e ulteriori rispetto a quelle ordinarie dell'ufficio. In caso di diniego, egli è liberato dalla responsabilità solidale di cui al comma 2.